Videosorveglianza e Privacy: tutto quello che c’è da sapere
Sempre più spesso i sistemi di videosorveglianza sono attivati da strutture pubbliche e private per aumentare il livello di sicurezza dei locali, spesso però le immagini, i volti ed i suoni catturati dalle apparecchiature non vengono rilevate in modo conforme alla legge vigente.
Questo articolo ha lo scopo di sottolineare i punti più importanti della legge sulla Privacy relativa alla raccolta, utilizzo e conservazione dei dati personali.
L’utilizzo dei dati personali deve rispettare il diritto di libertà e dignità delle persone con particolare riferimento agli aspetti riguardanti la riservatezza, l’identità e la protezione dei dati stessi. Ecco quindi che tutti i sistemi di videosorveglianza che possono ledere questi diritti devono essere sottoposti alla verifica del Garante inoltre, inoltre:
i locali videosorveglianti anche durante l’orario notturno devono avere cartelli ben visibili anche al buio
è necessario un secondo cartello informativo qualora il sistema di videosorveglianza sia collegato con la pattuglia delle forze dell’ordine
le immagini registrate devono essere conservate al massimo per 24 ore
I settori specifici regolamentati riguardano:
1) Luoghi di lavoro - non è ammessa l’installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all’attività lavorativa (ad es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi).
2) Ospedali e luoghi di cura - l’eventuale controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati devono essere limitati ai casi di stretta indispensabilità e circoscrivendo le riprese solo a determinati locali e a precise fasce orarie;
3) Istituti scolastici - l’installazione di sistemi di videosorveglianza presso istituti scolastici deve garantire "il diritto dello studente alla riservatezza" (art. 2, comma 2, d.P.R. n. 249/1998) e tenere conto della delicatezza dell’eventuale trattamento di dati relativi a minori.
4) Luoghi di culto e di sepoltura- l’installazione di sistemi di videosorveglianza presso chiese o altri luoghi di culto o di ritrovo di fedeli deve essere oggetto di elevate cautele. Deve ritenersi ammissibile all’interno di tali aree solo quando si intenda tutelarle dal concreto rischio di atti vandalici.
5) Sicurezza urbana: in considerazione degli interventi legislativi adottati in materia, i Comuni che installano telecamere hanno l'obbligo di mettere cartelli che ne segnalino la presenza, le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo e la conservazione dei dati non può superare i 7 giorni.
6) Taxi: le telecamere non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida e la loro presenza deve essere segnalata con appositi contrassegni.
7) Trasporto pubblico: lecita l'installazione su mezzi di trasporto pubblico e presso le fermate, ma rispettando limiti precisi (ad es. in angolo con visuale circoscritta e riprese senza l'uso di zoom).