Credito d'imposta del 30% sui costi sostenuti per lo sviluppo dei servizi web
Le linee guida
Con decreto 12 febbraio 2015 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 68 del 23 marzo 2015), il dicastero ha infatti tracciato le linee guida del credito d’imposta disciplinato dall’articolo 9 del decreto legge 83/2014, soffermandosi in particolare sulla tipologia e il limite massimo di spesa ammissibile, la procedura di ammissione al beneficio e le modalità di recupero dell’incentivo indebitamente fruito.
I destinatari
Beneficiari della misura di aiuto sono gli esercizi ricettivi singoli o aggregati. Nel primo caso - spiega il decreto - si tratta di strutture alberghiere con almeno sette camere cd extra-alberghiere (affittacamere, ostelli, case vacanze, eccetera). Quanto agli esercizi aggregati, gli stessi si riferiscono a strutture singole con servizi extra-ricettivi o ancillari (ristorazione, trasporto, eccetera), riunite in consorzi, reti di impresa, Ati od organismi similari. Sono parimenti agevolati le agenzia di viaggio e i tour operator, purché appartenenti al cluster 10 - Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming, o al cluster 11-Agenzie specializzate in turismo incoming degli studi di settore.
Il beneficio
A questi soggetti, la norma riconosce, per ognuno degli anni fra il 2014 e il 2016, un credito d’imposta del 30% dei costi ritenuti eleggibili e, comunque, in misura non superiore a 12.500 euro nei tre periodi, da utilizzarsi in compensazione in tre rate annuali di importo costante. L’importo concesso concorrerà alla formazione del plafond de minimis di cui al regolamento comunitario 1407/2013e non è cumulabile con altri incentivi fiscali ottenuti sui medesimi costi.
Le spese ammissibili
Sono ammesse al beneficio le seguenti tipologie di spesa, secondo le specifiche indicate in decreto:
impianti wi-fi, purché siano messi a disposizione gratuita dei clienti e abbiano una velocità di connessione minima pari a un megabit/s;
siti web ottimizzati per il sistema mobile;
programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto sopra previsto.
I limiti
Le spese, precisa ancora il decreto, pur se eleggibili al 100%, non possono superare il limite di 41.666 euro per ciascun beneficiario, al fine di rispettare il limite massimo del credito d’imposta pari a 12.500 euro. L’effettività della spesa dovrà risultare da apposita certificazione da parte del presidente del collegio sindacale del beneficiario o, in mancanza, da parte di un revisore legale, un dottore commercialista/esperto contabile, un perito commerciale o consulente del lavoro (purché iscritti ai rispettivi albi) o dal responsabile di un Caf.
La domanda
L’accesso al beneficio è regolato, anno per anno, da un’apposita istanza telematica da inviarsi al ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo dal 1° gennaio al 28 febbraio. Limitatamente al 2014, la domanda andrà presentata entro 60 giorni dalla definizione della procedura telematica di accesso. L’agevolazione sarà riconosciuta nei limiti degli stanziamenti annui disponibili e fino a esaurimento delle risorse, destinate nel 10% del totale alle agenzie di viaggi e ai tour operator.